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Catania: parte la "pace fiscale" che conviene a tutti... specialmente al Comune

20-08-2026 06:00

Giuseppe Ferrara

CRONACA, regolamento-definizione-agevolata,

Catania: parte la "pace fiscale" che conviene a tutti... specialmente al Comune

Qualche criticità ma meglio che niente

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Dopo un iter travagliato tra le stanze di palazzo degli elefanti e le valutazioni dei tecnici, l'approvazione del nuovo Regolamento comunale per la definizione agevolata è infine diventata realtà. Con il parere favorevole della Ragioneria e la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 4 agosto 2026, si è compiuto il primo passo formale per introdurre la sospirata "pace fiscale"

 

La promessa era da grande occasione: molti cittadini avrebbero potuto finalmente mettersi in regola con i tributi locali arretati (IMU, TARI, Canone Unico), le sanzioni per violazioni del Codice della Strada e i contenziosi pendenti acumulati tra il 2006 e il 2025. Il tutto pagando unicamente la quota capitale iniziale, azzerando in un solo colpo sanzioni e interessi di mora, perfino con la possibilità di accedere a un piano di rateizzazione fino a 48 mesi. 

 

D'altronde, la misura era stata introdotta a livello nazionale con la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025). Ma l'applicazione non era un automatismo: l'ultima parola spettava di diritto ai singoli Comuni, gli unici a poter decidere se offrire questa via d'uscita ai propri amministrati. Un passaggio cruciale che avrebbe dovuto allentare non di poco il fiato sul collo da parte dell’amministrazione finanziaria nei confronti di famiglie e imprese in difficoltà.

 

Ma il diavolo, si sa, si nasconde nei dettagli. Se alla prima notizia del via libera in molti avevano tirato un sincero sospiro di sollievo, l'entusiasmo si è spento brutalmente nel momento in cui professionisti e contribuenti si sono messi ad analizzare ciò che la Giunta e il Consiglio avevano effettivamente approvato.

 

Le domande devono essere inviate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica "ARGO", entro il termine rigido di 90 giorni. Tuttavia, leggendo attentamente le clausole del regolamento, emerge una sequenza di criticità che sembrano studiate più per boicottare le adesioni che per favorirle. 

 

Se il Comune nota che l'istanza presentata sul portale è incompleta, concede al cittadino soli 10 giorni per integrare la documentazione, pena il diniego definitivo. Ancora più paradossale è la regola del pagamento: l'Art. 6, comma 4 impone di versare la prima o unica rata entro il giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di accoglimento.

 

Immaginiamo il caso di un contribuente che riceve la PEC di accoglimento a fine mese, magari il 28 o il 29 di ottobre. Per non decadere dalla sanatoria, si troverà con soli 5 o 6 giorni lavorativi per reperire le somme necessarie e pagare. Una vera e propria "trappola" in palese contrasto con lo Statuto dei Diritti del Contribuente, che impone termini congrui per gli adempimenti.

 

Chi non possiede la liquidità immediata per saldare in un'unica soluzione e chiede la rateizzazione, viene punito con l'applicazione degli interessi al tasso legale maggiorato di un ulteriore 2% annuo. Una "micro-sanzione" dissimulata che finisce per fare cassa sui soggetti più fragili e che presenta forti dubbi di legittimità, in quanto priva di copertura nella legge statale.   

 

Chi intende chiudere una causa pendente paga quanto dovuto e deve depositare la rinuncia al ricorso entro 30 giorni. Se scappa la scadenza anche solo di 24 ore, la sanatoria scatta come inefficace: il Comune si tiene i soldi versati convertendoli in un semplice "acconto" e torna a pretendere il 100% di sanzioni e interessi originari. Una punizione sproporzionata e contraria ai principi costituzionali di buon andamento e ragionevolezza. 

 

Per chiudere i processi pendenti occorre saldare interamente anche le spese di notifica e di esecuzione, riducendo quasi a zero il reale risparmio economico. Inoltre, l'Art. 5, comma 1, lett. b esclude a monte dagli sconti IMU per omessa dichiarazione gli Enti del Terzo Settore (ETS) e i proprietari di "beni merce": una discriminazione che  potrebbe violare il Principio di Eguaglianza.

 

Di fronte a questo impianto sanzionatorio dissimulato, è d'obbligo chiedersi a chi convenga davvero cogliere questa opportunità. A chi conviene? A chi ha pendenze vecchie per le quali non ha fatto ricorso e possiede la liquidità per saldare subito in un'unica soluzione o in 2-3 rate. In questo modo si azzerano sanzioni e interessi, si evitano gli interessi maggiorati e si disinnesca il rischio di fermi amministrativi o pignoramenti. 

 

Chi dovrebbe astenersi dall'aderire? chi ha un contenzioso tributario pendente in cui ha alte probabilità di vittoria (dove conviene attendere la sentenza per non dover pagare le spese di notifica e procedura), o a chi sa già che non riuscirà a garantire la puntualità svizzera delle scadenze mensili, col rischio concreto di decadere e vedersi trasformate le somme versate in semplici acconti sul debito originario.

 

Quella che doveva essere un'occasione di reale pacificazione fiscale si è trasformata, norma alla mano, nell'ennesima operazione per blindare le casse comunali tramite cavilli e scadenze punitive. La sensazione amara è che la "guerra" dell'amministrazione contro il cittadino continui senza sosta, sempre e soltanto in nome della tenuta dei conti. Ma con così tanti potenziali profili di potenziale illegittimità sparsi nel testo, la sensazione è che l'intero regolamento sia destinato a essere impugnato e ridiscusso presto davanti ai giudici della Corte di Giustizia Tributaria.

 

 

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