
Il CdA riconosce livelli più alti, arretrati e almeno 16 mila euro per le cause. Ma non pubblica conteggi, istruttorie né azioni di recupero.
Nella prima puntata dell’inchiesta sulla gestione della SEUS abbiamo pubblicato le conclusioni dell’ispezione regionale sulle ambulanze ferme, le postazioni scoperte e quello che gli stessi uffici dell’assessorato hanno definito “mancato governo e controllo del personale”.
Nella seconda abbiamo mostrato i numeri del sistema: 330 dipendenti impiegati nelle convenzioni, 1,8 milioni di euro contabilizzati nel 2025 per le eccedenze e centinaia di migliaia di euro di penali per i fermi.
La terza puntata entra adesso in un altro capitolo della gestione del personale.
Quello delle mansioni superiori svolte di fatto e riconosciute soltanto dopo l’apertura di un contenzioso.
Quattro deliberazioni del consiglio di amministrazione, adottate tra il gennaio 2024 e il giugno 2026, documentano accordi conciliativi o transattivi riguardanti almeno sette dipendenti.
In quattro casi conosciamo una parte delle condizioni economiche.
In altri tre non conosciamo praticamente nulla.
Non siamo in grado al momento di escludere che non ci siano altre operazioni simili.
Gli atti disponibili riconoscono livelli contrattuali più favorevoli, percentuali delle differenze retributive maturate, interessi, rivalutazione monetaria, un’indennità di coordinamento e almeno 16 mila euro di contributi alle spese legali o di causa.
Ciò che non rendono noto è il costo complessivo per la società.
E soprattutto non spiegano chi abbia assegnato o tollerato per anni quelle mansioni senza regolarizzare tempestivamente l’inquadramento dei lavoratori.
Sette dipendenti e quattro deliberazioni
I provvedimenti esaminati sono le deliberazioni del CdA 3 e 133 del 2024 e 94 e 117 del 2026.
Tutte risultano approvate all’unanimità dal consiglio di amministrazione presieduto da Riccardo Gabriele Castro, con la partecipazione dei consiglieri Maria Stella Marino e Pietro Marchetta.
Questo è il quadro ricavabile dai documenti:

La somma delle sole spese legali espressamente indicate raggiunge quindi 16 mila euro.
È un importo minimo, individuato forfettariamente.
Non comprende gli accessori di legge previsti dalle due deliberazioni del 2026 e non comprende quanto eventualmente stabilito nei tre accordi approvati con la deliberazione 3/2024.
Ma la parte economicamente più rilevante è un’altra.
Nessuna delle quattro deliberazioni indica l’ammontare effettivo delle differenze retributive, degli interessi, della rivalutazione monetaria, degli oneri contributivi e del maggiore costo permanente derivante dai nuovi inquadramenti.
Il conto vero è ancora nascosto.
La delibera che approva tre accordi senza mostrarne il contenuto
Il caso più opaco è rappresentato dalla deliberazione 3 del 3 gennaio 2024.
L’oggetto parla di accordi conciliativi con i dipendenti G.E., M.B. e L.M.N..
Il consiglio di amministrazione delibera semplicemente di approvare il testo degli accordi e di conferire al presidente Castro il mandato per sottoscriverli.
Ma i testi approvati non compaiono nel PDF acquisito.
Non vengono indicati:
- le richieste formulate dai tre lavoratori;
- le mansioni effettivamente svolte;
- i livelli rivendicati e quelli riconosciuti;
- la durata delle assegnazioni;
- gli importi concordati;
- le eventuali rinunce dei dipendenti;
- gli interessi e gli altri oneri;
- le spese legali;
- la valutazione del rischio di soccombenza.
Il CdA approva.
Il presidente firma.
La società paga o si obbliga a pagare.
Ma al cittadino viene lasciata una deliberazione di una pagina che non consente di conoscere neppure l’oggetto economico degli accordi.
La formula “dopo opportuna discussione” non è una motivazione.
È una formula di stile.
La privacy dei lavoratori può giustificare l’omissione dei nomi completi e dei dati personali.
Non giustifica l’occultamento degli importi aggregati, dei criteri di calcolo, delle ragioni organizzative e della valutazione economica compiuta dal consiglio di amministrazione.
Le linee guida dell’ANAC estendono alle società in controllo pubblico uno specifico sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza, con l’obiettivo di rendere i dati chiaramente consultabili e verificabili.
Oscurare i nomi è tutela della riservatezza.
Oscurare il conto è un’altra cosa.
Differenze retributive calcolate a partire dal 2011 e dal 2014
La deliberazione 133 del 18 giugno 2024 fornisce qualche informazione in più.
Il dipendente D.A.A. ottiene il livello DS3 dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione.
Il calcolo delle differenze retributive rispetto al livello D parte da febbraio 2014.
Il lavoratore rinuncia al 30 per cento della propria pretesa: ciò significa, secondo la formulazione dell’atto, che la società riconosce il restante 70 per cento, comprensivo di interessi e rivalutazione.
La dipendente T.R. ottiene ugualmente il livello DS3.
Nel suo caso, però, le differenze rispetto al livello D2 vengono calcolate a partire da febbraio 2011.
Anche lei rinuncia al 30 per cento: ma non si spiega il 30% di cosa e neanche del perché.
La deliberazione rimanda ai conteggi predisposti dal responsabile dell’Area Personale, ma non li allega e non ne riporta neppure il totale.
Sono periodi impressionanti.
Alla data della deliberazione, il primo calcolo rinvia a un orizzonte superiore a dieci anni.
Il secondo supera addirittura tredici anni.
La delibera non consente di stabilire se le mansioni siano state esercitate ininterrottamente per tutto il periodo.
Consente però di affermare che la pretesa economica accolta in via transattiva viene fatta decorrere da quelle date.
A ciascuno dei due dipendenti viene inoltre riconosciuto un contributo di 5 mila euro per le spese di causa.
Diecimila euro complessivi.
Non vengono indicati il valore originario delle domande, lo stato dei giudizi, le udienze già celebrate, le attività svolte dai difensori o il parametro utilizzato per determinare quei contributi.
Nel 2026 arrivano altri due riconoscimenti
La deliberazione 94 del 29 aprile 2026 riguarda la dipendente S.V.
La SEUS decide di definire il contenzioso in via transattiva e in sede sindacale riconoscendo:
- l’inquadramento nel livello DS4 con decorrenza da gennaio 2024;
- il pagamento del 65 per cento delle differenze retributive;
- interessi e rivalutazione monetaria;
- un contributo di 3 mila euro per le spese legali, oltre accessori.
Il conteggio dovrebbe tenere conto del livello DS2 dalla data indicata nel ricorso e del livello DS4 da gennaio 2024.
Ma la data iniziale richiamata nel ricorso non compare nella deliberazione.
Non compare neppure l’importo calcolato dal responsabile dell’Area Personale.
Il provvedimento viene adottato appena tredici giorni dopo la relazione ispettiva del 16 aprile 2026, che aveva individuato gravi criticità proprio nella gestione del personale e nella responsabilità dei livelli apicali della componente tecnico-logistica.
La deliberazione 117 del 5 giugno 2026 riguarda invece la dipendente C.P.
In questo caso la società riconosce:
- il livello DS3 dalla data indicata nel ricorso;
- l’indennità di coordinamento;
- il 60 per cento delle differenze retributive maturate, comprensive dell’indennità;
- interessi e rivalutazione monetaria;
- altri 3 mila euro di contributo alle spese legali, oltre accessori.
Anche qui mancano la data richiamata nel ricorso e il totale da pagare.
Il riconoscimento dell’indennità di coordinamento pone inoltre una domanda organizzativa precisa: chi affidò alla dipendente quelle funzioni di coordinamento e perché non le formalizzò tempestivamente?
Sedici mila euro di contributi legali senza un parametro visibile
Le quattro posizioni per le quali esistono condizioni almeno parzialmente pubblicate comportano 16 mila euro di contributi alle spese legali o di causa.
Non si sa, sulla base dei documenti disponibili, se queste somme siano state versata direttamente agli avvocati.
Gli atti parlano di un “contributo”.
Proprio per questo sarebbe necessario conoscere il parametro utilizzato.
Perché 5 mila euro nei due casi del 2024 e 3 mila in quelli del 2026?
Si tratta di compensi già fatturati?
Di un importo calcolato sul valore della controversia?
Di una percentuale della pretesa?
Di una cifra proposta dai lavoratori?
Di una valutazione fondata sui parametri forensi?
Di una semplice somma negoziata per ottenere la rinuncia alla prosecuzione del giudizio?
Liquidati a chi e come?
Gli atti non lo dicono.
Una transazione che produce un aggravio per la PA deve essere adeguatamente e pubblicamente motivata
E la convenienza per l'amministrazione della scelta deve essere dimostrata.
Bisogna quindi conoscere:
- quanto chiedeva ciascun dipendente;
- quali prove erano state prodotte;
- quale probabilità di soccombenza era stata stimata;
- quanto sarebbe costata la prosecuzione del giudizio;
- quanto costa complessivamente la soluzione transattiva;
- quale beneficio economico deriva dalle rinunce del 30, 35 o 40 per cento.
Senza questi dati non è possibile stabilire se la SEUS abbia risparmiato denaro o abbia soltanto pagato per chiudere contenziosi imbarazzanti.
I diritti dei lavoratori non sono il problema
L’inchiesta non deve essere rivolta contro i dipendenti.
Se hanno svolto realmente mansioni superiori, hanno esercitato un diritto.
I rapporti di lavoro delle società a controllo pubblico sono regolati, in generale, dal Codice civile, dalle leggi sul lavoro subordinato nell’impresa e dai contratti collettivi.
La Corte di cassazione ha inoltre chiarito che, per i lavoratori delle società partecipate, l’assegnazione a mansioni superiori resta disciplinata dall’articolo 2103 del Codice civile e può comportare il riconoscimento del livello corrispondente.
Il problema è quindi dalla parte datoriale.
Se quelle funzioni erano necessarie, perché la società non ha proceduto tempestivamente all’inquadramento corretto?
Se erano temporanee, perché le pretese economiche risalgono in alcuni casi al 2011 e al 2014?
Se non erano state formalmente assegnate, chi ha consentito che venissero comunque esercitate?
Se la SEUS contestava che si trattasse davvero di mansioni superiori, quali elementi hanno indotto il CdA a riconoscerle in percentuali così consistenti?
Qualcuno, all’interno della società, deve spiegare perché per arrivarci siano stati necessari ricorsi, interessi, rivalutazioni e contributi alle spese legali.
Quattro deliberazioni, sette posizioni e arretrati fatti decorrere anche da oltre dieci anni rappresentano un indicatore gestionale che non può essere liquidato con la formula “dopo opportuna discussione” come si legge negli atti.
La possibile componente evitabile del costo va cercata altrove:
- nella mancata tempestiva formalizzazione delle funzioni;
- nell’accumulo di interessi e rivalutazione;
- nelle spese legali;
- nei costi processuali sostenuti dalla società;
- negli effetti permanenti dei nuovi inquadramenti;
- nell’eventuale attribuzione impropria o non necessaria di mansioni superiori;
- nella mancata vigilanza da parte dei responsabili del personale e dei vertici aziendali.
È su questi elementi che deve essere svolto un accertamento.
La SEUS è una società in house interamente pubblica.
L’articolo 12 del Testo unico sulle società partecipate fa salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale eventualmente causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house.
Per questo la domanda sulle azioni di recupero non è affatto pretestuosa.
- La SEUS ha aperto verifiche interne per stabilire chi abbia disposto o tollerato quelle assegnazioni?
- Il Collegio sindacale è stato informato?
- Sono state individuate responsabilità organizzative?
- È stata valutata un’azione civile nei confronti dei responsabili?
- È stata compiuta una segnalazione agli organi di controllo?
- La Regione e le aziende sanitarie socie hanno chiesto chiarimenti?
- Oppure si è deciso di pagare e voltare pagina?
Dalle deliberazioni pubblicate non risulta nulla di tutto questo.
La coincidenza con l’ispezione sul “mancato governo del personale”
Le due transazioni del 2026 assumono un peso ancora maggiore se lette insieme alla relazione ispettiva.
Il 16 aprile gli ispettori concludevano la loro analisi sulle criticità del servizio 118 nel bacino Catania-Ragusa-Siracusa.
Il 29 aprile il CdA approvava la transazione con S.V.
Il 5 giugno approvava quella con C.P.
Il 23 giugno gli uffici regionali trasmettevano all’assessore alla Salute la nota che denunciava il “mancato governo e controllo del personale” e proponeva di valutare la rimozione degli organi di vertice della SEUS.
Si dimostra quindi che, mentre la Regione contestava alla società gravi carenze nell’organizzazione del personale, la stessa governance chiudeva altri due ricorsi riconoscendo livelli, indennità e differenze retributive.
Possibile che nessuno abbia ritenuto necessario mettere in relazione i due fenomeni?
Possibile che la gestione delle mansioni, delle qualifiche e degli incarichi non sia entrata nella valutazione complessiva richiesta dagli ispettori?
La Regione pubblichi accordi, conteggi e responsabilità
La SEUS, la Presidenza della Regione e l’assessorato alla Salute devono rendere disponibili, con i dati personali opportunamente oscurati:
- i testi integrali dei sette accordi conciliativi o transattivi;
- i ricorsi presentati dai dipendenti;
- le date iniziali delle pretese;
- gli ordini di servizio e gli atti di assegnazione delle mansioni;
- le funzioni concretamente esercitate;
- i pareri legali acquisiti dal CdA;
- le valutazioni sul rischio di soccombenza;
- i conteggi predisposti dal responsabile dell’Area Personale;
- l’importo lordo complessivo riconosciuto a ciascun lavoratore;
- interessi, rivalutazione, contributi previdenziali e ulteriori oneri;
- il costo annuo derivante dai nuovi inquadramenti;
- i criteri utilizzati per determinare i contributi alle spese legali;
- gli accantonamenti contabili destinati a questi contenziosi;
- gli altri procedimenti analoghi ancora pendenti;
- le verifiche interne sulle responsabilità gestionali;
- le eventuali decisioni di promuovere o di non promuovere azioni di recupero.
La questione non è impedire alla SEUS di transigere.
La questione è impedire che una società finanziata con denaro pubblico possa riconoscere arretrati risalenti anche a tredici anni prima senza spiegare quanto paga, perché paga e chi abbia generato il contenzioso.
Se i dipendenti hanno svolto mansioni superiori, qualcuno gliele ha assegnate o ha consentito che le svolgessero.
Se quelle mansioni erano necessarie, qualcuno avrebbe dovuto regolarizzarle.
Se non erano necessarie, qualcuno avrebbe dovuto impedirle.
In entrambi i casi esiste una responsabilità organizzativa da accertare.
E non può essere cancellata con una transazione di una pagina.
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